Questo libro non è stato scelto per il puro piacere estetico della lettura o per ritrovare noi stessi nei nostri specchi dell’anima...No.

Questo libro è stato scelto appositamente per arrivare all’intervista con la sua autrice: Carla ci permette, attraverso il suo “diario”, se così lo vogliamo chiamare, di essere spettatori di un pezzo della sua vita, ci racconta passo passo tutto ciò che ha potuto condividere con i due gemellini che le sono stati affidati. L’ affidamento è un’esperienza indelebile, sia per il genitore affidatario sia per i bimbi che ne godono; è un ‘esperienza sfaccettata: improvvisa, complessa, fatta d’amore, dedizione, organizzazione e successi, ma anche di paure, ostacoli, incapacità, burocrazia spesso troppo lenta o inadeguata, leggi parziali o incomplete; è soprattutto un’esperienza di incertezza in cui non è nemmeno così lineare e scontato l’agire nel modo più giusto...

 

Intanto desidero puntualizzare tra due espressioni che, nel linguaggio corrente sono spesso usate in modo improprio: affidamento e adozione.

L’affidamento, per definizione, è il prendersi cura di un minore a tempo determinato, e dovrebbero sfociare col reinserimento nella famiglia d’origine o in un’adozione presso un‘ altra famiglia.

L’adozione, invece, prevede l’inserimento a tempo indeterminato del minore nella nuova famiglia, con tutti i diritti e doveri che i genitori hanno anche nei confronti dei figli naturali.

 

Inoltre l’affidamento prevede la possibilità di continuità di rapporti con la famiglia d’origine, mentre l’adozione di solito prevede che venga reciso ogni legame con le precedenti figure di riferimento del bambino, anche nel caso in cui l’adozione sia successiva ad un affidamento...

 

E’ qui che mi sento toccata e turbata: come si può infliggere di cambiare famiglia, qualora venga dichiarato adottabile, ad un bambino che abbia finalmente trovato sicurezza e appoggio in una famiglia straziandolo con un altro addio?

Come non capire e ignorare il dolore immenso della perdita di affetti e sicurezza che quel bambino subisce?

Magari nella famiglia affidataria aveva intessuto rapporti importanti con gli altri figli dei genitori affidatari, magari aveva delle figure di valore che facevano da nonni, dei compagni d’asilo o di scuola....

 

Ed è su questo aspetto che Carla Forcolin si è battuta, presentando una petizione in Parlamento per ottenere una precisazione scritta nella legge attuale - oggi diversamente interpretata dagli operatori del settore - che consenta ai genitori affidatari di essere anche possibili adottanti, qualora essi siano disponibili a farlo e i Tribunali Minorili li considerino idonei, al fine di tutelare la continuità degli affetti a bambini che già privati dei genitori naturali, perderebbero altre persone nelle quali hanno riposto fiducia.

 

la Gabbianella, associazione di cui Carla Forcolin è fondatrice e presidente, chiede che almeno non venga drasticamente a mancare il rapporto che si era creato tra affidati e affidatari qualora sia inevitabile l’adozione presso un’ulteriore famiglia, con lo scopo di tutelare i rapporti già consolidati tutte le volte che questo sia possibile...

 

Io tra l’altro, ci tengo a far comprendere quanto sia necessario accelerare i tempi quando si tratta di decidere delle sorti dei bambini, i quali possono subire traumi da distacco tanto più gravi, quanto più sono piccoli, contrariamente a quanto diffusamente si crede...

 

Una volta concluso il libro, una volta che anche voi avrete sperimentato attraverso la mia lettura tutte le emozioni, le difficoltà e i dubbi che si vivono durante un affidamento, sono certa che sarete partecipanti consapevoli, nel momento in cui porterò nelle vostre case la voce di Carla.

 

Intervista

 

Potete contattare Carla Forcolin direttamente dalla mail carla.forcolin@lagabbianella.org o attraverso il sito "La gabbianella e altri Animali".

Numeri telefonici 041 2412649 – 338 7677324

 

Suggerisce Carla Forcolin :

"Chiedo a tutti voi di continuare a sostenerci nelle diverse forme in cui ciò è possibile: partecipare all’assemblea, diffondere i nostri materiali (ancora soprattutto il libro “Io non posso proteggerti”), magari in occasione del Natale, darci il contributo economico e morale della vostra iscrizione, la donazione del 5×1000 (n. codice: 94045220277). Ricordo che il nostro C/C postale è il seguente: ccp 48395222 intestato all’associazione “La gabbianella e altri animali – onlus” – Castello 5170 – 30122 Venezia.

 

 

La presidente di quest'associazione, Dr. Carla Forcolin, della quale abbiamo da poco terminato il libro "Mamma non Mamma", ci invita a divulgare in modo che la pressione dell'opinione pubblica sveltisca le procedure di modifica della legge. Se il Governo cadesse prima di una tale variazione, l' Associazione sarebbe costretta a riprendere il suo lavoro di raccolta e presentazione firme daccapo..

 

 

Petizione al Parlamento Italiano

Petizione al Parlamento Italiano: diritto ai sentimenti per i bambini in affidamento

 

 

Gentili onorevoli, da anni siamo costretti a vedere, dall’osservatorio delle associazioni che si occupano di affidamento, bambini amatissimi costretti a cambiare famiglia, senza che essi possano capire perché ciò avvenga, e famiglie distrutte dal dolore. Ci si riferisce qui alla situazione per cui un bambino (talora neonato), posto in affidamento, dopo anni, viene dichiarato adottabile e poi “dato” in adozione ad altri genitori e fratelli. Ben si sa che, in alcuni casi, i tribunali e i servizi potrebbero collocare fin da subito quel bambino in adozione a rischio giuridico, evitandogli così il trauma di vedere spezzati i suoi legami affettivi, ma non sempre ciò accade e non sempre si ha a che fare con situazioni prevedibili.

Ci sono tribunali che, in questi casi, decretano l’adozione nei casi particolari, ex art. 44 della legge 184/83, considerando il rapporto con la famiglia affidataria tra i rapporti “stabili e duraturi” precedenti l’abbandono dei genitori di cui si parla in tale articolo. Altri Tribunali ancora, se i genitori affidatari hanno, come spesso succede, i requisiti per l’idoneità all’adozione, suggeriscono loro di chiedere un’adozione “mirata” e di fare il percorso per l’idoneità al fine di applicare l’adozione legittimante a quei bambini che già sono felicemente con loro.

Ma ce ne sono altri, forse la maggioranza, che non vogliono assolutamente accettare che si possa passare dall’affidamento all’adozione e considerano simile interpretazione della legge una forma di tutela per i bambini. Essi infatti ritengono che, se si aprisse un varco tra i due istituti, soprattutto nei casi dei bambini piccoli, si permetterebbe di aggirare la legge sull’adozione, che prevede requisiti diversi per adottare o prendere in affidamento. Essi sostengono che in questo modo:

1)  anche persone prive dei requisiti per l’adozione finirebbero per poter adottare;

2)  l’idea di adozione, che prevede l’allontanamento dalla famiglia d’origine, finirebbe per essere snaturata.

A noi appare inimmaginabile che ci siano persone che si offrono per un compito tanto pesante come quello dell’affido nella speranza di aggirare la legge e appare invece non sempre necessario l’allontanamento dalla famiglia d’origine.

Tutta la legge 184/83 si riferisce sempre al “superiore interesse del minore” ed è evidente che, quando un bambino si è legato a dei genitori e a dei fratelli, considerandoli la sua famiglia, è nel suo superiore interesse crescere assieme a loro e non sentirsi da loro abbandonato, dopo aver già subito la perdita della famiglia naturale.

Ci sono varie prassi e sentenze che vanno in questa direzione, da parte sia di tribunali che di corti d’appello, ci sono dichiarazioni sui diritti dei bambini ai legami affettivi, sancite perfino da convenzioni internazionali, ma non bastano. Alcuni operatori sostengono che i bambini, se seguiti, possono riprendersi dal trauma del distacco dalla famiglia che consideravano la loro. E’ certo che la vita ha il sopravvento e i bambini spesso si risollevano dalla depressione che segue il cambiamento di famiglia, ma ciò non significa che questo cambiamento non li danneggi in profondità e che tali traumi non possano riemergere durante l’adolescenza e nella vita futura.

Per questo si propone di inserire il testo seguente in calce all’articolo 4, comma 5, della legge 184/83 come riformata dalla legge 149/01:

“Qualora l’affidamento di un minore si risolva in un’adozione, a causa del mancato recupero della famiglia d’origine, vanno protetti i rapporti instauratisi nel frattempo tra affidati e membri della famiglia affidataria. Va quindi favorita la permanenza del bambino nella famiglia in cui egli già si trova; ove ciò non sia possibile, va comunque tutelato il mantenimento di un rapporto affettivo con la famiglia affidataria, nelle forme e nei modi  ritenuti più opportuni dagli operatori, dopo aver ascoltato la famiglia affidataria stessa e la futura famiglia adottiva.”.

Carla Forcolin

Presidente dell’associazione “La Gabbianella e altri animali”

 

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La raccolta delle adesioni si è chiusa con 5875 firme (3967 online e 1908 su carta) che sono state consegnate giovedì 13 maggio al Presidente della Camera, a Roma, nel corso del convegno “Diritto ai sentimenti per i bambini in affidamento”.